Covid- 19 e Costituzione: ai tempi della pandemia il diritto muta forma

Scritto da il 17 Novembre 2020

Si prolunga lo “Stato di emergenza” Cosa si intende per stato di emergenza? Lo prevede la Costituzione? Quali poteri attribuisce? Uno sguardo alla normativa nazionale e internazionale.

Cosa comporta e cosa significa tutto ciò? Cos’è lo “stato di emergenza” e quali leggi lo permettono e governano?

In questa lezione si tenta di tratteggiare gli elementi salienti dell’istituto giuridico e di individuare le base normativa su cui si fonda.

La Carta Costituzionale prevede lo “stato di emergenza”?

La nostra Carta Costituzionale non prescrive specificatamente in alcun articolo qualcosa che possa essere paragonabile al c.s. stato di emergenza, salvo non si consideri quanto previsto dall’art. 78 relativo allo “stato di guerra”.

Non che non se ne fosse discusso in Assemblea Costituente,ma le varie proposte non trovarono accoglimento. É da comprendere che si era appena usciti dal lungo ventennio fascista e l’uso distorto della legge, la continua deroga all’ordinario, poi seguito dalla legislazione dello stato di guerra lasciava molti costituenti scettici sull’opportunità di introdurre nella Costituzione norme che prevedessero la sospensione della libertà e della democrazia sulla quale loro stessi stavano lavorando.Quasi a contemplare che nessuna eventualità possa giustificare il venir meno dei principi democratici costituzionali.

Taluno ravvede un indizio di fonte costituzionale della legislazione di emergenza nell’art. 120 Cost., il quale tuttavia è inserito nel Titolo V e norma gli enti locali e il rapporto fra questi e lo Stato.

Il secondo comma dell’art. 120 Cost. Nel testo modificato nel 2001, prescrive che il Governo possa sostituirsi agli enti locali in caso di grave pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica :

“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.

E’ un potere di sostituzione dei poteri e funzioni degli enti locali, il quale è principio comune sparso nell’ordinamento come riconosciuto anche da Corte Costituzionale con Sentenza n. 43 de. 27 gennaio 2004 ove l’art. 120 Cost. risulta essere una norma di chiusura nei rapporti fra Stato ed enti locali.

La nostra Carta Costituzionale, quindi, non attribuisce alcun potere speciale emergenziale ad alcun organo dello Stato.

Seppur non previsto dalla Costituzione, né assimilabile in via analogica allo stato di guerra, lo stato di emergenza riceve,dunque,una disciplina a livello di legge ordinaria, la cui prima regolamentazione si deve alla legge n. 225 del 1992 (istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile), in ultimo compiutamente riformata con il d.lgs. n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile).

Foto di Sang Hyun Cho da Pixabay 

 


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