DI CHI E’ LA COLPA? In memoria di Leonardo

Scritto da il 11 Maggio 2021

E’ di questi giorni la notizia della condanna a un anno di reclusione per l’insegnante di Leonardo, il bimbo caduto nella tromba della scale in una scuola di Milano e, dopo tre giorni di ospedalizzazione, venuto a mancare.

Le normative che regolano gli obblighi di custodia e vigilanza sui minori sono complesse per essere descritte nei brevi trafiletti o post cui siamo abituati da alcuni anni dagli organi di informazione e, inoltre, l’accaduto specifico è stato ovviamente oggetto di accertamenti processuali che sfuggono alla generale diffusione comunicativa.

Il dolore per la morte di un bambino non può essere alleviato in alcun modo e richiede solo silenzio; alla famiglia, chi lavora nella scuola può solo destinare un grande abbraccio di solidarietà e promettere un impegno costante perché la perdita del piccolo sia monito per vegliare sulla sicurezza di ogni bambino affidato all’Istituzione: ancor di più in questi giorni in cui lo slogan “Scuola Sicura” si riverbera in ogni luogo politico, associazionistico e sindacale.
Ma qui, senza entrare nel merito dello specifico processuale, vorrei proporre una riflessione sulle responsabilità insite nel ruolo dell’insegnante, responsabilità importanti che passano troppo spesso sottotono a fronte delle tematiche correnti che riguardano la scuola.
E’ importante non dimenticare mai che la responsabilità di custodia e vigilanza sugli alunni di una classe è in capo esclusivamente all’insegnante in servizio.

Tale responsabilità, la vigilanza, non è mai delegabile a nessun altro personale della scuola: nessun operatore scolastico può assumerla!
Né mai può essere affidata la classe o parte di essa a educatori o istruttori che conducano attività progettuali o percorsi di tirocinio, se non è presente con il gruppo contemporaneamente l’insegnante di classe. La “culpa in vigilando” è sempre presunta, dunque è a carico del responsabile
individuato dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e di essere stato nell’impossibilità oggettiva e assoluta di impedirlo.
Detto ciò, è evidente che gli eventi di infortunio “colposo” potrebbero interessare chiunque, anche l’insegnante più attento e scrupoloso, dunque è importante che ciascuno sia avvertito ad attuare comportamenti e accertamenti preventivi per non vedersi improvvisamente coinvolto in situazioni di danno grave per gli alunni e conseguenze penali per se stesso.

E’ necessario accertarsi che l’organizzazione della custodia negli spazi comuni sia efficace e nel caso in cui si rilevino delle mancanze bisognerà segnalarle per iscritto al Dirigente e al Direttore dei Servizi Amministrativi, attendendo poi risposta scritta dei provvedimenti adottati per rimediarvi.
Nel caso all’interno della classe si individuino alunni che ripetutamente assumano comportamenti suscettibili di pericolo, nuovamente sarà necessario che l’insegnante avvisi per iscritto genitori, Dirigenza e Consiglio di Classe e Interclasse.

Lo scopo delle azioni descritte non è solo quello di tutelare la propria persona ma soprattutto è quello di chiamare in corresponsapilità gli altri gestori del processo educativo : Dirigente e DSGA (culpa in organizzando) e genitori (culpa in educando). Gli insegnanti, ormai, lavorano nella solitudine e hanno rinunciato a richiedere attenzione e supporto nell’ordinarietà del lavoro, considerate le incombenze strutturali, amministrative, di sicurezza, di progettazione territoriale, di formazione
del personale, di contrattazione e così via che confluiscono negli apparati
organizzativi e gestionale; tale rinuncia e rassegnazione alla solitudine giornaliera sono molto pericolose: quando si genera l’incidente la solitudine diventa colpa da pagare personalmente.

L’attenzione qui richiamata ricadrà positivamente sul sentimento di concreta corresponsabilità della comunità scolastica e sulla percezione di sicurezza e fiducia di tutti: prima i bambini, poi gli adulti.

Donata Baccelliere

Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay 


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